CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA
ORDINANZA N. 54 / 2010
Il Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo di Civitavecchia:
Visto l’atto formale di concessione n. 71/03 di Reg. - n. 26/03 di Rep. - in data 5
novembre 2003, integrato con atto suppletivo n. 72 di Reg. – n. 03 di Rep . in
data 28 maggio 2004, con il quale è stata autorizzata l’occupazione in favore
della Porto Romano S.p.A. (di seguito chiamata semplicemente
“concessionaria”), con sede in Roma, Piazza Pasquale Paoli, 3 - di una zona
demaniale marittima (suolo e specchio acqueo) di 210.000 m² sita nel comune
di Santa Marinella per l’ampliamento, ristrutturazione e gestione del locale
porto turistico;
Visto il Regolamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella, approvato
con Ordinanza n. 34/98, in data 16.6.1998, ed in particolare il Titolo III (articoli
25-29);
Vista L’Ordinanza n. 134/2008, in data 25.11.2008, concernente la disciplina del
traffico veicolare nell’ambito del porto di Santa Marinella;
Vista l’ordinanza n. 132/2008, in data 20.11.2008, con la quale sono stati regolati gli
orari di chiusura delle sbarre di controllo ai varchi del Porto di Santa Marinella;
Preso atto delle determinazioni assunte nel corso della riunione tecnica con il Comune di
Santa Marinella svoltosi il 17 marzo 2010, inviata con foglio n. 0005858, in
data 15.4.2010, relativamente alla modifica degli orari di apertura delle sbarre
ed alla sosta di campers e roulotte richiesta dalla concessionaria;
Ritenuto pertanto di poter apportare le necessarie modifiche all’ordinanza n. 132/2008
nonché all’articolo 26 del Regolamento portuale approvato con ordinanza n.
34/1998;
Visti gli artt. 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;
O R D I N A
Articolo 1
L’articolo 1 dell’Ordinanza n. 132, in data 20.11.2008, è così modificato:
“Le sbarre di accesso al porto di Santa Marinella rimangono chiuse:
· dal 1 settembre al 30 maggio:
o tutte le sere, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino successivo;
o dalle ore 22.00 alle ore 14.00 nei giorni di Sabato, Domenica, festivi e
prefestivi; le sbarre rimarranno aperte in caso di disponibilità di parcheggi
non riservati;
· dal 1 giugno al 30 agosto:
o tutti i giorni, dalle ore 22.00 alle ore 14.00 del giorno successivo.
Ulteriori periodi ed orari di chiusura in occasione di manifestazioni veliche o altri eventi con
elevato afflusso veicolare e pedonale in ambito portuale, saranno appositamente
disciplinati con specifico provvedimento.”
Articolo 2
L’articolo 23 del Regolamento del porto di Santa Marinella approvato con Ordinanza n. 34,
in data 16.6.1998, è così modificato:
“Agli armatori dei motopesca sono riservati l'attuale "Darsena Pescatori Professionisti" ed
ulteriori 3 (tre) ormeggi nella banchina adiacente alla Darsena (riferimento all'art. 7
dell'Accordo di Collaborazione) nonché un’area per le operazioni comuni ed il tiro a secco
delle imbarcazioni adiacente lo scivolo, il tutto meglio evidenziato nell’allegata planimetria
(di seguito nel presente articolo chiamata semplicemente “planimetria”).
I posti barca complessivi per motopesca sono 18 (diciotto), così articolati:
· n. 14 posti interni alla darsena per ormeggi in andana (perpendicolari alla banchina)
per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 (dieci) metri;
· n. 1 posto interno alla darsena con ormeggio parallelo alla banchina per imbarcazioni
di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 (tredici) metri;
· n. 3 (tre) posti esterni alla darsena, con ormeggio in andana, adiacenti a quelli riservati
alle autorità.
A ciascun ormeggio è riservata un’area a terra da delimitare con segnaletica orizzontale di
colore giallo a cura della concessionaria. La distribuzione dei posti barca e delle aree a
terra dovrà avvenire secondo quanto riportato nella planimetria.
Le operazioni comuni all’attività di pesca ed il tiro a secco dei motopescherecci per le
attività necessarie consentite, dovrà avvenire nell’apposita area evidenziata nella
planimetria e non potrà superare la durata massima di 15 (quindici) giorni salvo una sola
proroga per comprovate esigenze tecnico – nautiche da valutare comunque da parte
dell’Amministrazione marittima di concerto con la Direzione del Porto, limitata comunque
ad un periodo massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni.
Lo scivolo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’alaggio ed il varo dei
motopescherecci.
L'assegnazione dei posti di ormeggio per i motopesca avverrà nominalmente per singola
imbarcazione e sarà curata dalla Direzione del porto di concerto con l'Autorità Marittima e
con il Comune di Santa Marinella.
Lo scarico del pescato ed il trasporto dello stesso dovrà essere effettuato con mezzi
gommati a traino, di gradimento della Direzione, a cura degli armatori. Durante le
operazioni attinenti l'attività peschereccia che avvengono in ore notturne dovranno essere
evitati schiamazzi o rumori molesti. La pulizia della banchina sarà curata dagli armatori al
termine di ogni operazione di scarico. Gli automezzi impiegati per i rifornimenti dei
motopescherecci o per qualsiasi operazione commerciale, muniti di apposita
autorizzazione di ingresso rilasciata dalla Direzione del porto, potranno sostare nei pressi
dei natanti e del mercato ittico il tempo strettamente occorrente alle operazioni. Gli
automezzi devono essere forniti di tutti gli accorgimenti per non spargere liquidi.”
Articolo 3
L’articolo 26 del Regolamento del porto di Santa Marinella approvato con Ordinanza n. 34,
in data 16.6.1998, è così modificato:
“Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati,
roulottes, campers, carrelli portabarche, deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo
destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non
consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.
In particolare, è vietata la sosta notturna di campers e roulottes; al riguardo, la
concessionaria potrà adeguare l’ingresso al porto con appositi limitatori mobili di altezza
da azionare a cura degli addetti alla vigilanza a richiesta dgeli utenti, fermo restando che
dovrà comunque essere garantito ‘accesso pedonale ai disabili.
La Società e l'Amministrazione Marittima sono manlevate da ogni responsabilità per i
danni o le manomissioni che i veicoli dovessero subire durante la circolazione e la sosta in
porto e per i danni che dovessero subire i conducenti e/o le persone trasportate.”
Civitavecchia, 11.06.2010
IL COMANDANTE
C.V (CP) Fedele NITRELLA*
*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993