CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N. 54 / 2010

Il Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo di Civitavecchia:

Visto l’atto formale di concessione n. 71/03 di Reg. - n. 26/03 di Rep. - in data 5

novembre 2003, integrato con atto suppletivo n. 72 di Reg. – n. 03 di Rep . in

data 28 maggio 2004, con il quale è stata autorizzata l’occupazione in favore

della Porto Romano S.p.A. (di seguito chiamata semplicemente

concessionaria”), con sede in Roma, Piazza Pasquale Paoli, 3 - di una zona

demaniale marittima (suolo e specchio acqueo) di 210.000 m² sita nel comune

di Santa Marinella per l’ampliamento, ristrutturazione e gestione del locale

porto turistico;

Visto il Regolamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella, approvato

con Ordinanza n. 34/98, in data 16.6.1998, ed in particolare il Titolo III (articoli

25-29);

Vista L’Ordinanza n. 134/2008, in data 25.11.2008, concernente la disciplina del

traffico veicolare nell’ambito del porto di Santa Marinella;

Vista l’ordinanza n. 132/2008, in data 20.11.2008, con la quale sono stati regolati gli

orari di chiusura delle sbarre di controllo ai varchi del Porto di Santa Marinella;

Preso atto delle determinazioni assunte nel corso della riunione tecnica con il Comune di

Santa Marinella svoltosi il 17 marzo 2010, inviata con foglio n. 0005858, in

data 15.4.2010, relativamente alla modifica degli orari di apertura delle sbarre

ed alla sosta di campers e roulotte richiesta dalla concessionaria;

Ritenuto pertanto di poter apportare le necessarie modifiche all’ordinanza n. 132/2008

nonché all’articolo 26 del Regolamento portuale approvato con ordinanza n.

34/1998;

Visti gli artt. 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

L’articolo 1 dell’Ordinanza n. 132, in data 20.11.2008, è così modificato:

Le sbarre di accesso al porto di Santa Marinella rimangono chiuse:

· dal 1 settembre al 30 maggio:

o tutte le sere, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino successivo;

o dalle ore 22.00 alle ore 14.00 nei giorni di Sabato, Domenica, festivi e

prefestivi; le sbarre rimarranno aperte in caso di disponibilità di parcheggi

non riservati;

· dal 1 giugno al 30 agosto:

o tutti i giorni, dalle ore 22.00 alle ore 14.00 del giorno successivo.

Ulteriori periodi ed orari di chiusura in occasione di manifestazioni veliche o altri eventi con

elevato afflusso veicolare e pedonale in ambito portuale, saranno appositamente

disciplinati con specifico provvedimento.

Articolo 2

L’articolo 23 del Regolamento del porto di Santa Marinella approvato con Ordinanza n. 34,

in data 16.6.1998, è così modificato:

Agli armatori dei motopesca sono riservati l'attuale "Darsena Pescatori Professionisti" ed

ulteriori 3 (tre) ormeggi nella banchina adiacente alla Darsena (riferimento all'art. 7

dell'Accordo di Collaborazione) nonché un’area per le operazioni comuni ed il tiro a secco

delle imbarcazioni adiacente lo scivolo, il tutto meglio evidenziato nell’allegata planimetria

(di seguito nel presente articolo chiamata semplicemente “planimetria”).

I posti barca complessivi per motopesca sono 18 (diciotto), così articolati:

· n. 14 posti interni alla darsena per ormeggi in andana (perpendicolari alla banchina)

per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 (dieci) metri;

· n. 1 posto interno alla darsena con ormeggio parallelo alla banchina per imbarcazioni

di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 (tredici) metri;

· n. 3 (tre) posti esterni alla darsena, con ormeggio in andana, adiacenti a quelli riservati

alle autorità.

A ciascun ormeggio è riservata un’area a terra da delimitare con segnaletica orizzontale di

colore giallo a cura della concessionaria. La distribuzione dei posti barca e delle aree a

terra dovrà avvenire secondo quanto riportato nella planimetria.

Le operazioni comuni all’attività di pesca ed il tiro a secco dei motopescherecci per le

attività necessarie consentite, dovrà avvenire nell’apposita area evidenziata nella

planimetria e non potrà superare la durata massima di 15 (quindici) giorni salvo una sola

proroga per comprovate esigenze tecnico – nautiche da valutare comunque da parte

dell’Amministrazione marittima di concerto con la Direzione del Porto, limitata comunque

ad un periodo massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni.

Lo scivolo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’alaggio ed il varo dei

motopescherecci.

L'assegnazione dei posti di ormeggio per i motopesca avverrà nominalmente per singola

imbarcazione e sarà curata dalla Direzione del porto di concerto con l'Autorità Marittima e

con il Comune di Santa Marinella.

Lo scarico del pescato ed il trasporto dello stesso dovrà essere effettuato con mezzi

gommati a traino, di gradimento della Direzione, a cura degli armatori. Durante le

operazioni attinenti l'attività peschereccia che avvengono in ore notturne dovranno essere

evitati schiamazzi o rumori molesti. La pulizia della banchina sarà curata dagli armatori al

termine di ogni operazione di scarico. Gli automezzi impiegati per i rifornimenti dei

motopescherecci o per qualsiasi operazione commerciale, muniti di apposita

autorizzazione di ingresso rilasciata dalla Direzione del porto, potranno sostare nei pressi

dei natanti e del mercato ittico il tempo strettamente occorrente alle operazioni. Gli

automezzi devono essere forniti di tutti gli accorgimenti per non spargere liquidi.

Articolo 3

L’articolo 26 del Regolamento del porto di Santa Marinella approvato con Ordinanza n. 34,

in data 16.6.1998, è così modificato:

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati,

roulottes, campers, carrelli portabarche, deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo

destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non

consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

In particolare, è vietata la sosta notturna di campers e roulottes; al riguardo, la

concessionaria potrà adeguare l’ingresso al porto con appositi limitatori mobili di altezza

da azionare a cura degli addetti alla vigilanza a richiesta dgeli utenti, fermo restando che

dovrà comunque essere garantito ‘accesso pedonale ai disabili.

La Società e l'Amministrazione Marittima sono manlevate da ogni responsabilità per i

danni o le manomissioni che i veicoli dovessero subire durante la circolazione e la sosta in

porto e per i danni che dovessero subire i conducenti e/o le persone trasportate.

Civitavecchia, 11.06.2010

IL COMANDANTE

C.V (CP) Fedele NITRELLA*

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993